Incentivi per la sostituzione di coperture in amianto con il fotovoltaico
Breve introduzione al decreto
(Puoi leggere la versione estesa visualizzando l’articolo dedicato “Decreto FER 2019” in evidenza qua a lato nella sezione “articoli recenti”)
Secondo l’art. 1 dello schema, il provvedimento, “in coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili: si tratta nello specifico dell’energia eolica, idraulica, gas residuati dai processi di depurazione, solare fotovoltaico.
Il provvedimento definirà incentivi e modalità di accesso volti a promuovere “l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità, sia ambientale che degli oneri di incentivazione, in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi nazionali e con modalità conformi alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01)”.
Il sottosegretario dello Sviluppo economico Davide Crippa, intervenendo alla presentazione dello Studio di Federmanager realizzato con Aiee la definisce “Una strategia energetica per l’Italia”. Ha inoltre affermato che bisognerà attendere almeno altri trenta giorni per la risposta della Commissione UE (inizialmente stabilita al 31 gennaio 2019) che quindi si terrà presumibilmente all’inizio di marzo 2019.
Gli incentivi sull’amianto
E’ stato introdotto il nuovo gruppo A-2 (al quale può essere riconosciuto il premio amianto): impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltaici sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto. La superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa.
Il “Premio amianto”– pari a 12 euro/MWh su tutta l’energia prodotta — si aggiunge agli incentivi sull’energia elettrica, consentendo di incentivare non soltanto l’energia prodotta immessa nella rete, ma anche quella destinata all’autoconsumo, cosicché i soggetti interessati possano coprire i costi necessari alla sostituzione delle coperture.
Dal canto suo, il Gse dovrà rendere disponibile la documentazione da fornire per attestare la corretta rimozione e smaltimento dell’eternit e dell’amianto, per accedere al premio.
Per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito, è attribuito un premio pari a 10 euro/MWh, cumulabile con il “premio amianto”: tale punto accoglie la richiesta della Conferenza Unificata di dare maggiore attenzione ai piccoli impianti in autoconsumo.
Il decreto prevede altresì che la tariffa spettante sia ulteriormente ridotta “dell’1% all’anno fino alla data di entrata in esercizio, applicata per la prima volta decorsi 15 mesi dalla data di comunicazione di esito positivo delle procedure di asta e registro”: questa formulazione della norma estende così da 12 a 15 mesi il lasso temporale che può frapporsi tra la comunicazione di aggiudicazione dell’incentivo e l’entrata in esercizio dell’impianto senza che il premio subisca un taglio.
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