VADEMECUM PER L’USO: GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA

(Art.1, comma 344 della legge finanziaria 2007) (aggiornato al 28 giugno 2016)

REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI: • alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; • deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi; • deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito dalla nostra faq n°24); • in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344.
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO: • l’intervento deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite riportati in tabella all’Allegato A di cui al DM 11.03.08 ed inoltre i seguenti requisiti: a) un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (in base al punto 1 dell’Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011). Riteniamo anche che esso debba essere conforme alla classe 5 di cui alla UNI-EN 303-5 2012, in quanto riteniamo che la classe 3 della vecchia norma corrisponda alla classe 5 della norma revisionata; b) il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del D. Lgs. n°152 del 2006 (dal 29/3/2012, in base al punto 1 dell’Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011); c) conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato (dal 29/3/2012, in base al punto 2 dell’Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011); d) inoltre, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F: chiusure apribili ed assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza di cui alla tabella 4a dell’Allegato C al D. Lgs. N°192 del 2005.
La rispondenza ai requisiti di cui sopra deve essere riportata nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato e dichiarata nella richiesta di detrazione da trasmettere ad ENEA.
ALTRE OPERE AGEVOLABILI: assicurate le condizioni su esposte: • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente; • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con una caldaia a biomassa.
Inoltre, nel caso particolare di interventi di allacciamento a reti di teleriscaldamento a biomassa, premesso che la normativa di riferimento non ne fa specifica menzione e che non sono stati ancora chiariti i dubbi sollevati, secondo la nostra specifica interpretazione, si ritiene che, nel rispetto dei requisiti tecnici indispensabili (di cui sopra), si possano considerare detraibili anche le spese relative alle seguenti opere: • costi di allacciamento; • scambiatori. E’ opportuno, comunque, consultare in proposito la nostra faq 32.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: a) documentazione da conservare a cura del cliente: • l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale si dichiara che l’intervento assicura un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite indicati in tabella all’Allegato A del D.M. 11 marzo 2008 e i requisiti tecnici di cui si è detto.
N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:  sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);  esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).
Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti: di tipo “amministrativo”: • fatture relative alle spese sostenute; • ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale;
di tipo “tecnico”: • schede tecniche; • originali degli Allegati inviati all’ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente); • dal 4 agosto 2013, l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.). Per ulteriori informazioni, si rimanda alla nostra faq n°39.
b) documentazione da trasmettere all’ENEA: esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016: http://finanziaria2016.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere.
(La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate): • Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al D.M. 19/2/07; • Scheda informativa dell’intervento (Allegato E al D.M. 19/2/07).
c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate: • Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l’obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

VADEMECUM PER L’USO: GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA

(Art.1, comma 347 della legge finanziaria 2007) (aggiornato al 28 giugno 2016)

Questo Vademecum è stato messo a punto da ENEA sulla base di un suo parere e come tale ha il valore di una valutazione tecnica, che in ogni caso non potrà costituire giurisprudenza. Tale parere tiene conto anche di quanto riportato nella Guida dell’Agenzia delle Entrate di gennaio 2015.
REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI: • alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; • se l’intervento consiste in una sostituzione dell’impianto preesistente, l’immobile deve essere dotato di impianto di riscaldamento; • deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi.
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO: • l’intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione, sugli edifici esistenti; • dalla definizione di “impianto termico” contenuta nel Dlgs 192/2005 e s.m.i., riteniamo che il generatore di calore debba appartenere a una delle seguenti categorie:
• deve inoltre possedere i seguenti requisiti: a) un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (in base al punto 1 dell’Allegato 2 del DLgs. 28/2011); b) il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del DLgs. n°152 del 2006, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni di tale decreto, che si segnala deve essere ancora emanato (dal 29/3/2012, in base al punto 1 dell’Allegato 2 del DLgs. 28/2011); c) Il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa;
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d) conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato (dal 29/3/2012, in base al punto 2 dell’Allegato 2 del D.Lgs. 28/2012).
ALTRE OPERE AGEVOLABILI: assicurate le condizioni su esposte: • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente; • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: a) documentazione da conservare a cura del cliente: • asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante i requisiti tecnici di cui sopra;
N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:  sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del DLgs. n°192 del 2005);  esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).
Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti: di tipo “amministrativo”: • fatture relative alle spese sostenute; • ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale;
di tipo “tecnico”: • schede tecniche; • originale dell’Allegato inviato all’ENEAfirmato (dal tecnico e/o dal cliente).
b) documentazione da trasmettere all’ENEA: esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016: (http://finanziaria2016.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche
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oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate):
• scheda informativa dell’intervento (Allegato E, Art.1 comma 347 al D.M. 19/2/07), che può anche essere redatta dal singolo utente.
N.B. In caso di nuova installazione, in edifici esistenti, nel campo dell’Allegato E relativo alla “potenza del generatore sostituito” (5a) occorrerà inserire il valore “0”. Se la nuova installazione interessa un edificio precedentemente sprovvisto di impianto termico, anche il risparmio energetico dovrà essere posto uguale a “0” (6a).
c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate: Con il DLgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l’obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

VADEMECUM PER L’USO: CALDAIE A CONDENSAZIONE

(Art.1, comma 347 della legge finanziaria 2007) (aggiornato al 28 giugno 2016)

REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI: • alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; • deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi; • deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito dalla nostra faq n° 24); • in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma al singolo comma 347 e solo per la parte non ampliata.
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO: a) l’intervento deve configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico e non come nuova installazione; b) il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua. Inoltre, nel caso di impianto con potenza nominale al focolare minore di 100 kW: c) il generatore di calore deve avere un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2logPn; d) –ove tecnicamente compatibili– devono essere installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti. Nell’impossibilità tecnica di installare questi dispositivi, occorre utilizzarne altri con le medesime caratteristiche (ossia di tipo modulante agenti sulla portata). Costituiscono eccezione gli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C; e) verifica e messa a punto del sistema di distribuzione. Invece, nel caso di impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kW, oltre ai precedenti requisiti: f) deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante; g) la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore; h) deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili.
ALTRE OPERE AGEVOLABILI: assicurate le condizioni su esposte: • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente; • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con una caldaia a condensazione.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: a) documentazione da conservare a cura del cliente: • asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante i requisiti tecnici di cui sopra.
Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare non superiore a 100 kW: • in alternativa, certificazione dei produttori delle caldaie e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione) che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.
N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:  sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);  esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).
Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti: di tipo “amministrativo”: • fatture relative alle spese sostenute; • ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale; di tipo “tecnico”: • schede tecniche; • originali degli Allegati inviati all’ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente);
b) documentazione da trasmettere all’ENEA esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016: http://finanziaria2016.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate): • Scheda informativa dell’intervento (Allegato E al D.M. 19/2/07), che può anche essere redatta dal singolo utente.
c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate: Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l’obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.