Pompe di calore

Esistono diversi tipi di pompe di calore, a seconda delle fonti energetiche impiegate.
Pompe aerotermiche: Sono quelle piu’ semplici e meno costose perche’ sfruttano il calore catturato dall’aria esterna, una fonte comoda e disponibile ovunque. Le loro prestazioni sono pero’ variabili a seconda del clima e possono risentire di un calo di efficienza nel caso di formazione di ghiaccio sull’evaporatore esterno in presenza di particolari condizioni climatiche (per esempio con la nebbia).

Pompe idrotermiche: Sfruttano le acque di superficie, cioe’ quelle del mare, dei fiumi, dei laghi e dei piccoli corsi d’acqua. Presentano efficienze elevate, ma la loro fruibilita’ e’ limitata alle localita’ rivierasche. Nel caso del mare, le acque salmastre comportano il rischio di corrosione, mentre per quanto riguarda i fiumi bisogna tenere conto della variabilita’ della portata e della presenza di contaminanti. Per il loro sfruttamento bisogna tenere conto di eventuali restrizioni e vincoli ambientali.

– Pompe geotermiche: La sorgente termica in questo caso e’ rappresentata dal sottosuolo. Ne esistono di due tipi: quelle in circuito aperto, che usano l’acqua delle falde, e quelle in circuito chiuso, che assorbono calore dal terreno, senza prelievo di acqua, grazie a delle sonde che possono arrivare anche oltre i 100 metri di profondita’. Anche queste presentano efficienze elevate, ma per il loro utilizzo bisogna tenere conto di regolamenti locali e di vincoli per l’uso dell’acqua di falda.

La pompa di calore è un dispositivo è un dispositivo “amico dell’ambiente” in grado di climatizzare piccoli appartamenti come grandi edifici, alimentata di fonti rinnovabili. Questi apparecchi prelevano il calore da una sorgente a bassa temperatura e lo rigenerano, riversandolo in un pozzo a temperatura maggiore”. In inverno, per esempio, la pompa può prelevare calore dall’aria esterna e, grazie a un piccolo input energetico dato dall’elettricità o dal gas, lo trasforma in energia a temperatura più alta che viene immessa nella casa per riscaldare gli ambienti. D’estate avviene l’esatto contrario: la pompa preleva il calore dall’interno dell’edificio, lo rigenera ad una temperatura più elevata, e lo riversa all’esterno.

VADEMECUM PER L’USO: POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA (Art.1, comma 347 della legge finanziaria 2007) (aggiornato al 28 giugno 2016)

REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI: • alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; • deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi; • deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito dalla nostra faq n° 24); • in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma al singolo comma 347 e solo per la parte non ampliata.
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO: • l’intervento deve configurarsi come sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione (vedi faq 20 e 21bis); • le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I al DM 06.08.09; • qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato I sono ridotti del 5%.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: a) documentazione da conservare a cura del cliente: • asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale si dichiara che la pompa di calore assicura un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi di cui all’allegato I del “decreto edifici” ed inoltre che il sistema di distribuzione è equilibrato e messo a punto in relazione alla portata; • in alternativa, nel caso di impianti di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.
N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:  sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);  esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici
(che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).
Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti: di tipo “amministrativo”: • fatture relative alle spese sostenute; • ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale; di tipo “tecnico”: • schede tecniche; • originale degli Allegati inviati all’ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente);
b) per lavori terminati dopo il 15/8/09, documentazione da trasmettere all’ENEA: esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016: http://finanziaria2016.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate):
• scheda informativa dell’intervento (Allegato E al D.M. 07.04.08), che può anche essere redatta dal singolo utente;
c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate: • Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l’obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE. Requisiti specifici. Dal 2012 è possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 55-65% anche per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di a.c.s.. In assenza di specifici requisiti di legge ma consultato in proposito il Ministero dello Sviluppo Economivo, è opinione dell’Enea che la detrazione sia operante nel caso di un COP > 2,6 misurato secondo la norma EN 16147 (come disposto al punto 3c dell’Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011). Il rispetto di tale requisito dovrà risultare dalla documentazione necessaria prevista al punto precedente che resta inalterata.

VADEMECUM PER L’USO: COIBENTAZIONE PARETI VERTICALI, TETTI, SOLAI (Art.1, comma 345a della legge finanziaria 2007) (aggiornato al 28 giugno 2016)

 

REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI: • alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; • deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi; • deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito dalla nostra faq n° 24). • in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma al comma 345 e solo per la parte non ampliata.
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO: • l’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione); • deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati; • deve assicurare un valore di trasmittanza termica (U) uguale o inferiore a quello riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
ALTRE OPERE AGEVOLABILI: assicurate le condizioni su esposte: • le opere provvisionali ed accessorie (punto 1a dell’Art.3 del “decreto edifici”). E quindi, ad esempio: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc).
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: a) documentazione da conservare a cura del cliente: • l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale devono essere indicati: il valore stimato di trasmittanza dei vecchi involucri e il valore di trasmittanza dei nuovi involucri. Inoltre deve essere asseverato che tale nuovo valore rispetta il valore limite di trasmittanza riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
N.B. In base alle nuove disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:  sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);  esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).
Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti: di tipo “amministrativo”: fatture relative alle spese sostenute; • ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale; di tipo “tecnico”: • schede tecniche; • originali degli Allegati inviati all’ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente); • dal 4 agosto 2013, l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.). Per ulteriori informazioni, si rimanda alla nostra faq n°39.
b) documentazione da trasmettere all’ENEA: esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016: http://finanziaria2016.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate):
• Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici”; • Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al ”decreto edifici”).
c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate: • Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l’obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.