Serramenti e finestre
VADEMECUM PER L’USO: SERRAMENTI E INFISSI (Art.1, comma 345 della legge finanziaria 2007) (aggiornato al 28 giugno 2016)
REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI: • alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; • deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi; • deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito dalla nostra faq n° 24). • in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347 solo per la parte non ampliata.
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO: • l’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova installazione); • deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati; • deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
ALTRE OPERE AGEVOLABILI: assicurate le condizioni su esposte: • scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, può considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite di cui sopra.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: a) documentazione da conservare a cura del cliente: • l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale deve essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi infissi (ricavato dalla documentazione tecnica in possesso del cliente o calcolato secondo le modalità indicate nella nostra faq n°25) e asseverato che tale valore rispetta il valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010. • in alternativa, la certificazione del produttore dell’infisso che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. Inoltre: • un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi (che può essere stimato anche in modo approssimativo, utilizzando l’algoritmo appositamente elaborato e posto al link “per i tecnici” del nostro sito), che può essere riportato: – all’interno della certificazione del produttore (di cui abbiamo già parlato), in una zona a campo libero; – in un’autocertificazione del produttore; – nell’asseverazione.
N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere: sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005); esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).
Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti: di tipo “amministrativo”: • fatture relative alle spese sostenute; • ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale;
di tipo “tecnico”: • schede tecniche; • originali inviati all’ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente); • nel caso di interventi che non interessano singole unità immobiliari, dal 4 agosto 2013, l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.). Per ulteriori informazioni, si rimanda alla nostra faq n°39.
b) documentazione da trasmettere all’ENEA: esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016: http://finanziaria2016.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o nel caso di interventi di riqualificazione energetica di basso impatto (ad esempio la sostituzione di infissi), come da dichiarazione di conformità. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate): 1) solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al Catasto urbano, tale documentazione consiste in: • Allegato F al “decreto edifici” che può anche essere redatto dal singolo utente; 2) in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti condominiali), la documentazione è la seguente: • Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici”; • Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al “decreto edifici”);
c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate: Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l’obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.